Concessioni di aree e manufatti cimiteriali (sepolture private)

Servizio attivo

Le tombe di famiglia sono manufatti privati realizzati all’interno dei cimiteri ed edificati in forza di una concessione d’uso riservata a privati o enti morali. Si distinguono in depositi, edicole o cappelle, monumenti


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Privati, Enti Morali

Descrizione

Concessione di aree, depositi cimiteriali, edicole o cappelle funerarie (sepolture private)

Nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia.
Hanno altresì diritto le salme delle persone che abbiano acquisito benemerenza nei confronti del concessionario o che siano eredi testamentari.

Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad enti morali (corporazioni, istituti, ecc.) è riservato alla sepoltura delle salme delle persone che risultino al momento della morte iscritte a detti enti fino al completamento della capienza del sepolcro.

Le concessioni successive al 10 febbraio 1976 sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo per un uguale periodo di tempo.
Le concessioni antecedenti sono perpetue.


In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o gli altri aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
In caso di sepoltura privata concessa prima del 10 febbraio 1976, in assenza di discendenti, viene riconosciuto il diritto d’uso agli eredi testamentari.

La concessione di sepoltura privata non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.

In caso di disponibilità di depositi funerari riacquisiti al patrimonio comunale per decadenza della concessione o retrocessione, si può procedere alla riassegnazione a nuovo concessionario, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e previo pagamento del canone dovuto.
Per ottenere la concessione non è richiesta la residenza in Rapallo. Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare le generalità della salma da tumulare, che potranno essere indicate in un momento successivo dal concessionario o dai suoi aventi causa. La sottoscrizione dell’atto di concessione ed il pagamento della somma dovranno essere effettuate dal richiedente entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della domanda.
Nel caso di più domande relative allo stesso deposito avrà prevalenza la domanda presentata per prima. Farà fede il timbro del protocollo.
Il canone di concessione del deposito cimiteriale viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con propria deliberazione. 

Per ottenere la concessione di aree per cappelle funerarie non è richiesta la residenza in Rapallo. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente offerente il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo base e alle condizioni indicate nel bando di gara. In caso di gara andata deserta si procederà all’indizione di nuova gara secondo le modalità e le condizioni stabilite, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.

Il bando viene affisso all’albo pretorio comunale e all’ingresso dei vari cimiteri per due mesi. 

La sottoscrizione dell’atto di concessione e il pagamento della somma devono essere effettuate dal concorrente assegnatario entro 60 gg. dalla data di svolgimento dell’asta.
Le spese contrattuali, di registrazione ed ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico dell’assegnatario.

Entro un anno dalla data di stipulazione il concessionario deve presentare un progetto esecutivo delle opere da realizzare che viene approvato dal Settore 6 Edilizia Territorio Ambiente, su conforme parere dell’autorità sanitaria e della Commissione edilizia, secondo le disposizioni di cui al Capo XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e le prescrizioni tecniche comunali.

L’opera di costruzione o di ripristino del manufatto cimiteriale deve essere ultimata entro due  anni dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, salvo proroga concessa dal Dirigente della struttura competente, per comprovate cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà del concessionario.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero ed è soggetta al collaudo dell’ufficio tecnico e alla verifica di agibilità dell’ASL 4 Chiavarese.

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata; intendendosi per manutenzione ogni intervento necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal Dirigente dei Servizi tecnici alla tumulazione, il concessionario ha l’obbligo di adeguare il manufatto alle norme vigenti.

Quando, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, risulti che un manufatto cimiteriale, per l’azione del tempo o per incuria del concessionario o degli eredi aventi diritto, si sia deteriorato o sia divenuto indecoroso, l’Ufficio Concessioni Cimiteriali provvederà ad informare il concessionario o, in caso questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto anche mediante pubblici avvisi, della necessità di procedere al ripristino e completo restauro dell’opera funeraria. Le prescrizioni, le modalità di intervento, il termine di ultimazione lavori, sono stabilite dall’U.T.C. e comunicati agli interessati dall’Ufficio Concessioni Cimiteriali.
L’ U.T.C. deve altresì verificare la corretta esecuzione dei lavori di ripristino e darne comunicazione all’Ufficio Concessioni Cimiteriali.
Nel caso non si reperisse alcuno degli aventi diritto per dar corso agli interventi di ripristino, la scadenza del termine di sei mesi dalla data di affissione dell’avviso consentirà al Comune di recuperare la disponibilità della sepoltura privata dando corso alle procedure per la dichiarazione della intervenuta decadenza della concessione.

La concessione di sepoltura privata si estingue per:
- scadenza del termine,
- revoca,
- rinuncia,
- decadenza.
Con l’estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e, se del caso, delle opere cimiteriali.

Si estinguono per scadenza del termine previsto nel contratto le concessioni a tempo determinato, salvo rinnovo.
Alla scadenza delle sepolture novantanovennali, i manufatti, le decorazioni, le opere d’arte o di pregio, passano in esclusiva proprietà al Comune senza corresponsione di alcun indennizzo.
In caso di nuova assegnazione l’ufficio tecnico comunale esegue la stima dei manufatti cimiteriali acquisiti e l’importo risultante deve essere pagato dal nuovo concessionario unitamente al prezzo dell’area stabilita ai sensi della tariffa.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, provvederà il Comune collocando i medesimi nell’ossario comune o nel cinerario comune.

Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per soppressione del cimitero o per motivi di interesse pubblico, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma.
Nessun cimitero può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentita l’ASL competente.
In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso o altro cimitero un’altra area o tomba equivalente alla primitiva per il residuo tempo spettante.
Del provvedimento di revoca viene dato preavviso ai familiari aventi diritti, con lettera o mediante affissione all’albo pretorio o mediante diffusione della notizia coi mezzi ritenuti più idonei.

Il concessionario ha la possibilità di rinunciare alla concessione ed il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, a condizione che i manufatti siano liberi o liberabili da salme a cura e spese del concessionario.
In ogni caso le opere esistenti passano in disponibilità al Comune, la concessione viene revocata con determina con la quale si dà luogo alla retrocessione del sepolcro.
Per la retrocessione delle sepolture private al concessionario viene riconosciuto un rimborso globale per area e manufatto stabilito con delibera di Giunta Comunale sulla base della perizia effettuata dall’U.T.C.

La decadenza della concessione viene dichiarata, con provvedimento del Dirigente dei Servizi Cimiteriali o di chi ne fa le veci, nei seguenti casi:
1) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
2) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere cimiteriali entro i termini fissati;
3) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
4) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
La pronuncia di decadenza è adottata nei casi previsti ai punti 3) e 4) di cui sopra previa diffida al concessionario, o agli altri aventi titolo, in quanto reperibile.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e mediante affissione di manifesti nei vari cimiteri per la durata di sei mesi.
Pronunciata la decadenza, si procederà alla traslazione della salma o dei resti, eventualmente tumulati nella sepoltura decaduta rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Le sepolture decadute rientrano nella piena disponibilità del Comune.
 

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Le aree cimiteriali disponibili vengono concesse su richiesta scritta presentata all’ufficio protocollo previo pagamento della tariffa prevista a mq. per la superficie del terreno da dare in concessione.

Possono altresì essere posti in concessione, con pubblica asta, manufatti già realizzati (cappelle o edicole), relativi a concessioni decadute e lasciate libere da cadaveri o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di manutenzione, ristrutturazione, ripristino, se di interesse storico artistico, precisate di volta in volta da apposito bando di gara.

In caso di disponibilità di depositi funerari riacquisiti al patrimonio comunale per decadenza della concessione o retrocessione, si può procedere alla riassegnazione a nuovo concessionario, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e previo pagamento del canone dovuto.

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Se si vuole partecipare a un bando di gara per la concessione di manufatti cimiteriali già esistenti (edicole o cappelle riacquisite al patrimonio comunale per decadenza o retrocessione) occorre presentare offerta conforme alle indicazioni del bando.

In caso di disponibilità di depositi funerari riacquisiti al patrimonio comunale per decadenza della concessione o retrocessione, si può procedere alla riassegnazione a nuovo concessionario, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e previo pagamento del canone dovuto. Per ottenere la concessione non è richiesta la residenza in Rapallo. Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare le generalità del cadavere da tumulare, che potranno essere indicate in un momento successivo dal concessionario o dai suoi aventi causa.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

La concessione viene assentita per la durata di 99 anni decorrenti dalla stipula dell’atto di concessione. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze: 60 giorni

Quanto costa

COSTO AREA PER REALIZZAZIONE SEPOLTURE PRIVATE (COSTO A MQ.)

cimiteri urbani (RAPALLO, S. PIETRO URBANO, SAN MICHELE DI PAGANA) € 5.469,00

cimiteri frazionali € 1.640,00


COSTO DEPOSITI FUNERARI

cimiteri urbani (RAPALLO, S. PIETRO URBANO, SAN MICHELE DI PAGANA) € 20.000,00

 

Accedi al servizio

Concessioni Cimiteriali

Piazza Molfino, 10, Rapallo, Cittą Metropolitana di Genova, 16035, Liguria, Italia

Email: concessioni.cimiteriali@comune.rapallo.ge.it

Telefono: 0185 680403/409

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Contatti

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Pagina aggiornata il Gio 13 Febbraio, 2025 8:00 pm