Domande frequenti
Il gestore deve riscuotere dall'ospite l'imposta di soggiorno poichè ai sensi del Regolamento comunale (art. 1): "Per l'anno 2018 il presupposto impositivo dell’imposta è il soggiorno e il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Rapallo, nel periodo dopo la mezzanotte del 31 Marzo e prima della mezzanotte del 31 ottobre"
Per portatore di handicap non autosufficiente si intende quel soggetto che non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (ad es. deambulare, assumere alimenti). L'accertamento dello stato di non autosufficienza è collegato all'esistenza di patologie risultanti da certificazione medica.
Si, deve pagare l'imposta di soggiorno per tutti i pernottamenti di ogni settimana.
Diverso se il contratto prevede la disponibilità della camera senza interruzioni (senza soluzione di continuità), per cui il soggetto pagherà solo i primi 10 pernottamenti (ma paga alla struttura ricettiva e ha la disponibilità di pernottare tutte le notti, compreso il sabato e la domenica).
Non occorre alcuna documentazione, la struttura ricettiva dovrà applicare la riduzione del 50% per ciascun partecipante indicato al momento della fatturazione al debitore, che al momento del check out pagherà il soggiorno per gli ospiti appartenenti al gruppo. Solo in questa fattispecie infatti opera la norma relativa all'agevolazione. Occorre tuttavia che, in fase di prenotazione, il Cliente/Società/Agenzia comunichi per iscritto l’ intestazione della fattura da emettere e si impegni al pagamento della stessa specificando se, oltre ai pernottamenti, salderà anche gli eventuali extras. Al momento dell’ arrivo dei partecipanti deve essere già esistente l’elenco nominativo dei partecipanti con la dichiarazione che questi saranno Ospiti della Società/Agenzia o del Cliente privato.
No, il gruppo deve essere composto da almeno 15 unità senza contare eventuali persone esenti per previsione regolamentare.
Se il contratto prevede la disponibilità della camera “senza soluzione di continuità”, il soggetto pagherà fino ad un massimo di 10 pernottamenti.
Eventuali interruzioni, anche di un solo giorno, comportano nuovamente l’applicazione dell’imposta.
L'imposta di soggiorno è dovuta per il massimo di dieci giorni indipendentemente dai check in e check out. Solo all’ultimo check out scattano gli obblighi di comunicazione e versamento.
La previsione regolamentare prevede un unico accompagnatore esente dal pagamento dell’imposta.
Non è necessario che l'accompagnatore debba condividere la camera con il suo assistito.
Nel caso ipotizzato, l'imposta dovuta per pernottamenti dal 27/4/2018 al 02/5/2018 farà carico al mese di maggio. Al cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta per il pagamento dell'imposta con il dettaglio delle notti di permanenza “a cavallo“ dei due mesi, mentre il gestore riverserà al Comune l'imposta complessiva entro il 15 giugno 2018.
Il riversamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 novembre 2018.
Per tutte quelle situazioni in nelle quali è stato stipulato un contratto di locazione ad uso turistico antecedentemente l'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno la stessa verrà calcolata a partire dal primo giorno di entrata in vigore fino a 10 pernottamenti consecutivi.
il contatto di riferimento è l'email dedicata impostasoggiorno@comune.rapallo.ge.it messa a disposizione alla quale potranno essere inviati quesiti circa l'applicabilità dell'imposta o qualunque altra problematica.
Il gestore ha l'obbligo di conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni/riduzioni previste dall'art. 4 del Regolamento Comunale. Il Comune ha facoltà di richiedere ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive atti o documenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo.
Il pagamento dell'imposta di soggiorno è dovuto al momento del check out nella misura massima di dieci pernottamenti consecutivi.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs 23/2011 il gestore della struttura ricettiva č responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sull'ospite.
Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento presso la struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale pertanto per quelle situazioni dove il soggetto che ha prenotato di fatto poi non ha soggiornato non è dovuto il pagamento.
Per tutte le casistiche che prevedono la presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno si potrà utilizzare il modello generico reperibile sul sito istituzionale del Comune.
Per tutte le altre situazioni che prevedono l'esenzione dal pagamento bisognerà verificare il possesso dei requisiti ivi previsti richiedendo idonea documentazione che il gestore conserverà in copia.
Nel caso di soggetto che compie il 15° anno di età durante il soggiorno presso la struttura l'imposta di soggiorno verrà richiesta a partire da tale data.
Il "day use" non è soggetto al pagamento, in quanto il regolamento comunale richiede come presupposto d'imposta il pernottamento nella struttura ricettiva.
Nel caso in cui i pernottamenti avvengano in strutture ricettive diverse per periodi consecutivi, il primo gestore dovrà far pagare l'imposta fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nella propria struttura. I gestori successivi dovranno tener conto dei pernottamenti precedenti risultanti dalla ricevuta di pagamento dell'imposta che l'ospite è tenuto a presentare e che il gestore dovrà conservare in copia.
Nel campo dei pernottamenti soggetti ad imposta dovranno essere inseriti 10 pernottamenti mentre i restanti dovranno essere riportati tra le esenzioni, alla riga “pernottamenti oltre 10 giorni”.
Si. L’imposta si applica nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre per l'anno 2018 e dal 1 marzo al 31 ottobre a partire dagli anni successivi.
Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata.
Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1).
L'imposta di soggiorno è dovuta fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi dai soggetti non iscritti all'anagrafe del Comune di Rapallo e dei Comuni del Golfo del Tigullio che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rapallo. Si calcola moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi il risultato ottenuto per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza.
No, trattandosi di ospitalità privata non retribuita, pertanto non configurabile come attività ricettiva, viene meno il presupposto impositivo dell'imposta di soggiorno.