A chi è rivolto
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. La richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui e deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2024, è di € 20.221,13 annui, per l’anno 2025 è pari ad € 20.382,90.
La richiedente non deve beneficiare di alcuna forma di tutela economica della maternità, oppure ne può beneficiare in misura inferiore al valore dell'assegno.
L'assegno può essere richiesto dalle madri residenti a Rapallo cittadine italiane, comunitarie o se extra-comunitarie, deve essere in possesso di:
Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D. lgs n. 251/07)
Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07)
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)
Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette.
cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (ai sensi della Sentenza della Corte Costituzione n. 54 dell’11 gennaio - 4 marzo 2022 pubblicata in data 9.03.2022 G.U. 1° serie speciale Corte Costituzionale n. 10 del 9.3.2022)
Il deposito della mera ricevuta di richiesta/rinnovo permesso determina la sospensione della domanda sino al deposito presso l’Ufficio Sportello Agevolazioni Tariffe della copia del permesso di soggiorno rilasciato.
Descrizione
L'assegno di maternità di base è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. La richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui e deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2024, è di € 20.221,13 annui, per l’anno 2025 è pari ad € 20.382,90.
La richiedente non deve beneficiare di alcuna forma di tutela economica della maternità, oppure ne può beneficiare in misura inferiore al valore dell'assegno.
L'assegno può essere richiesto dalle madri residenti a Rapallo cittadine italiane, comunitarie o se extra-comunitarie, deve essere in possesso di:
-
Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D. lgs n. 251/07)
-
Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
-
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07)
-
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)
-
Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette.
-
cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (ai sensi della Sentenza della Corte Costituzione n. 54 dell’11 gennaio - 4 marzo 2022 pubblicata in data 9.03.2022 G.U. 1° serie speciale Corte Costituzionale n. 10 del 9.3.2022)
Il deposito della mera ricevuta di richiesta/rinnovo permesso determina la sospensione della domanda sino al deposito presso l’Ufficio Sportello Agevolazioni Tariffe della copia del permesso di soggiorno rilasciato.
Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:
-
entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Inps.
Come fare
Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:
-
entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito del Comune, è inoltre l'attiva la procedura on line.
Cosa serve
I documenti richeisti al fine dell'espletamento della domanda sono:
-Attestazione Isee in corso di validità e con il nucleo familiare aggiornato con il nuovo nato
-Documento di identità del richiedente ed eventuale carta/Permesso di soggiorno
Cosa si ottiene
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento.
L'INPS paga mediante la modalità indicata nella richiesta.
L'assegno può essere erogato:
-
sino a € 404,17 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2024; € 407,40 mensili per i nati nell’anno 2025;
-
per un periodo massimo di 5 mesi;
-
a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (2 mesi prima del parto e 3 dopo). Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei 2 mesi precedenti il parto, sia nei 3 mesi successivi.
Quanto costa
il richiedente non dovrà sostenere alcun costo
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Nessun limite alla copertura geografica
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.