A chi è rivolto
Liberi professionisti del settore tecnico e cittadini.
Descrizione
Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 ai fini dell'agibilità, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o i loro successori o aventi causa, può presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia la Segnalazione Certificata di Agibilità, per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Le Segnalazioni Certificate di Agibilità sono sottoposte a controllo a campione così come previsto dall'art. 24 c. 7 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 39 ter della L.R. 16/08. In base alle Determinazioni Dirigenziali n. n. 1216 del 24/11/2022 vengono controllate obbligatoriamente su base mensile il 30% delle segnalazioni presentate.Le estrazioni delle pratiche saranno comunicate nella pagina sulla trasparenza.
Come fare
L'istanza si trasmette tramite portale SUE - Istanze Online
Se necessario è possibile prenotare appuntamento nell’apposito portale online negli orari indicati.
Cosa serve
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali SPID o CIE o CNS, indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale.
Nel Portale SUE sono presenti le indicazioni per compilare correttamente la pratica secondo un sistema "guidato" a seconda delle specifiche necessità e particolarità dei contenuti.
Per controllare le istanze sorteggiate è necessario accedere alla Trasparenza nella sezione "Allegati".
Cosa si ottiene
Notifica di avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità.
Tempi e scadenze
30 giorni dalla presentazione dell'istanza per la verifica dell'Ente, salvo sospensioni od interruzioni
Quanto costa
Diritti di segreteria stabiliti dall'Allegato "A" della relativa Delibera di Giunta, pagabili attraverso PagoPA generato dal portale Istanze Online.
La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2 del DPR 380/2001, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00.
Laddove si rendessero necessari pagamenti aggiuntivi su richiesta dell'istruttore si rimanda al portale PagoPa comunale.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Intero territorio comunale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.